Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 8.
(Intervento sostitutivo urgente).

Articolo 8.
(Intervento sostitutivo urgente).

        1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in difformità dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati.

        1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In difetto, le deroghe al prelievo venatorio sono inefficaci, in quanto siano in contrasto con la normativa comunitaria.